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Visti d'ingresso
Disciplinato dal d.lgs 286/98 artt. 4 e 5 e D.M. 12/07/2000
Tutti i cittadini stranieri che intendono entrare in Italia, sono tenuti ad esibire alle frontiere il proprio passaporto o documento equipollente.
Se si tratta di soggiorno per un breve periodo – inferiori a 90 giorni – è necessario chiedere un visto di ingresso solo se si proviene da un Paese che ha l’ obbligatorietà del visto altrimenti è sufficiente il passaporto in corso di validità.
Per i soggiorni di lungo periodo è invece sempre richiesto un visto, per il quale si dovranno soddisfare differenti requisiti in base alla motivazione della richiesta.
I visti di ingresso possono essere rilasciati per:
L’ambasciata con provvedimento scritto può negare il rilascio del visto. Sul provvedimento verranno indicate i modi di impugnazione del diniego.
I visti possono essere:
Sono di breve durata (e dunque se si proviene da quei paesi che non hanno l’obbligo del visto non devono essere richiesti) il visto per: affari, transito aeroportuale, transito, turismo.
Sono di lunga durata: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio.
DOCUMENTAZIONE:
oltre cio che viene chiesto dalle Ambasciate Italiane attenzione :
Devono essere soddisfatti dei requisiti che cambiano a seconda della tipologia. In generale si riferiscono alla presentazione comprovante i motivi per i quali si intende venire in Italia,
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