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L'Associazione
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Statuto dell'Arci Empolese Valdelsa
Approvato all' XI° Congresso Territoriale - Ortimino, 6 marzo 2010
L'ARCI ha le sue radici nella tradizione di solidarieta' e di mutualismo propria del movimento operaio italiano, arricchita dall'impegno democratico dei cittadini nella Costituzione della Repubblica, fondata sulla resistenza antifascista e sulla Carta Costituzionale cui essa ha dato vita. L'Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) e' stata fondata a Firenze il 26 maggio 1957 ed e' riconosciuta con decreto del ministero degli Interni dell'agosto 1967, n. 1017022/12000 A. , come Ente a carattere assistenziale, ha sede sociale in Roma.
L'ARCI Empolese Valdelsa ha sede in Empoli. Non ha fini di lucro.
Titolo I - DEFINIZIONE, FINALITA', PROGRAMMA.
Art. 1
L'Arci Empolese Valdelsa, e' un'associazione di promozione sociale, autonoma e pluralista che opera nel campo della cultura, della socialita', della solidarieta', dei diritti, dell'educazione, della formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa. E' un rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuove forme organizzate nella societa' civile, anche a carattere volontario, per favorire una piu' articolata dialettica della democrazia e per stimolare una reale comunicazione.
L'Arci Empolese Valdelsa non persegue fini di lucro.
Insieme ai soci individuali sono soci dell'associazione, tutti i soci dei circoli della zona che attraverso l'affiliazione ad Arci Associazione Nazionale , assumono il carattere di basi associative dell'associazione nazionale.
Art. 2
L'Arci Empolese Valdelsa, e' impegnata per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di pace e disarmo; per la liberazione degli individui; per lo sviluppo della legalita' democratica; per il diritto all'autodeterminazione di ogni popolo; per l'affermazione di una societa' solidale; per lo sviluppo della democrazia partecipativa e di reali esperienze di autorganizzazione della societa' civile in ogni paese affinche' si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunita' e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti. L'Arci Empolese Valdelsa afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di un'associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignita', autonomia organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale.
Art. 3
L'Arci Empolese Valdelsa, si impegna per il pieno riconoscimento anche legislativo, dei principi dell'associazionismo valorizzando la propria complessita' e la ricchezza delle diversita' che la costituiscono. Essa vuole intervenire con la propria pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica della Repubblica. In quanto forma di autorganizzazione della societa' civile esprime la propria autonoma soggettivita' politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati come i partiti, gli enti, le istituzioni .
L'associazione promuove ed organizza l'impegno sociale volontario dei cittadini anche attraverso la creazione di specifiche forme associative. Attraverso la valorizzazione dei singoli nell'esperienza collettiva, l'ARCI Empolese Valdelsa intende favorire la crescita culturale degli individui, ispirandosi ai principi di pari opportunita' fra uomini e donne rispettando i diritti inviolabili della persona, sostenendo il diritto al lavoro e le condizioni che lo rendono effettivo.
Art. 4
Sono campi prioritari di intervento dell'ARCI Empolese Valdelsa :
la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
Art. 5
rappresentano specifici settori di attivita' dell'ARCI Empolese Valdelsa:
Art. 6
Tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto possono iscriversi all'Associazione, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identita' sessuale, cittadinanza, eta' e professione.
Titolo II - FORMA ASSOCIATIVA
Art. 7
Possono aderire all'ARCI Empolese Valdelsa, circoli, singoli cittadini ed associazioni che si riconoscono ed accettano il presente Statuto.
I soci collettivi, con l'adesione all'Associazione, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.
Sono condizione per l'adesione:
a) per i soci collettivi:
b) per i soci individuali:
Art. 8
Sono parti costitutive dell'ARCI Empolese Valdelsa:
Art. 9
Il circolo costituisce l'elemento associativo di base dell'Associazione. La sua adesione č subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello Statuto nazionale che sono il fondamento etico e giuridico dell'Associazione stessa, quali:
Art. 10
Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comune a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente.
Art. 11
Gli associati hanno diritto a:
Sono tenuti a:
Di norma, le prestazioni degli associati, sono gratuite.
Art. 12
Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:
Titolo III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE.
Art. 13
L'ARCI Empolese Valdelsa č il soggetto politico organizzativo di ARCI Associazione Nazionale sul territorio. Ha il compito di valorizzare e sviluppare l'insediamento dell'Associazione nel proprio ambito territoriale dotandosi delle strutture operative adeguate. Promuove la costituzione di nuove basi associative. In concorso con queste o direttamente puo' svolgere ogni iniziativa utile al proseguimento delle finalita' sociali. Rappresenta ARCI Associazione Nazionale nei confronti di Enti locali, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
Art. 14
Sono organi dell'ARCI Empolese Valdelsa:
Di norma, le cariche sociali sono gratuite
Art. 15
Il Consiglio territoriale.
Il Consiglio territoriale č il massimo organo di direzione politica dell'ARCI Empolese Valdelsa. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, invitati dal Presidente Territoriale.
Esso ha il compito di:
a) verificare e garantire l'attuazione dei deliberati congressuali;
b) convocare il Congresso territoriale e stabilirne le norme, deliberare sugli argomenti in
discussione;
c) eleggere fra i suoi membri il Presidente e la Segreteria territoriale;
d) deliberare, su proposta della Segreteria territoriale, l'adesione dell'ARCI
Associazione Nazionale, di associazioni che hanno avanzato richiesta;
e) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario dell'Arci Empolese
Valdelsa in riunione contestuale con l'Assemblea dei Presidenti delle Basi Associative;
f) decidere la costituzione di istituti e di aziende e di nominare i rappresentanti dell'ARCI,
all'interno dei loro organismi;
Si riunisce e delibera insieme all'Assemblea dei Presidenti delle Basi Associative in merito a:
1) definire ed approvare, il programma annuale dell'Arci Empolese Valdelsa;
2) promuovere petizioni e referendum;
3) varare le norme che regolano l'adesione ed il tesseramento all'ARCI Associazione Nazionale sul territorio di competenza;
4) intraprendere su richiesta e/o mandato del Collegio dei Garanti, azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravita' dell'infrazione, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle disposizioni del presente statuto e deliberazioni degli organismi sociali;
b) denigrazione dell'associazione, dei suoi organismi sociali e dei suoi soci;
c) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprieta' dell'Associazione;
d) cagione di danni morali o materiali all'associazione. In caso di dolo, il danno dovra' essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione comminato dal Consiglio Territoriale su mandato e/o richiesta del Collegio dei Garanti e' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti del livello sovraordinato di Arci Associazione Nazionale, che decidera' in merito con i tempi ed i modi previsti dal suo regolamento.
Il consiglio territoriale adotta un regolamento interno dove potranno essere elencate le modalita'di convocazioni, i tempi degli interventi, le modalita' delle votazioni, della pubblicita' delle delibere adottate e delle regole per il decadimento dei membri e per cio' che non č previsto nel presente statuto.
Art. 16
La Segreteria territoriale.
La Segreteria territoriale č convocata dal Presidente Territoriale, č composta da membri facenti parte del Consiglio Territoriale.
Ha il compito di:
1) attuare il programma territoriale approvato dal Congresso e definito dal Consiglio Territoriale, stabilendo le misure atte a raggiungere gli obbiettivi indicati;
2) verificare periodicamente la gestione del bilancio territoriale;
3) incaricare collaboratori esterni alla Segreteria con mandati definiti su progetti o iniziative specifiche inerenti il programma dell'Arci Empolese Valdelsa;
4) contrattare forme di convenzione economica con i rappresentanti del mondo produttivo e commerciale in nome e per conto sia dell'ARCI Empolese Valdelsa, sia delle basi associative che ad essa aderiscono.
La Segreteria adotta un regolamento interno di gestione della struttura e del personale definendo le funzioni ed i ruoli del personale stesso.
Art. 17
Il Presidente Territoriale.
Il Presidente territoriale svolge le seguenti funzioni:
1) convoca disponendo gli ordini del giorno, ed assicura il regolare funzionamento degli organi dirigenti;
2) convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti delle basi associative;
3) esercita funzioni di rappresentanza e di collegamento esterni per l'ARCI Empolese Valdelsa;
4) rappresenta l'associazione territoriale nei confronti delle istituzioni , degli organismi di governo locale, degli organismi dirigenti regionali e nazionali di ARCI Associazione Nazionale;
5) rappresenta l'ARCI Empolese Valdelsa, in giudizio e verso terzi;
6) puo' contrarre obbligazioni sotto forma di mutui, fidi bancari e postali e prestiti, nonche' sottoscrivere fidejussioni ed operare l'apertura dei conti correnti bancari e postali su deliberazione della Segreteria territoriale;
Art. 18
Il Congresso territoriale si svolge regolarmente ogni quattro anni, il Congresso si terra' in base alle norme e ai documenti deliberati dal Consiglio Territoriale.
Al Congresso territoriale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle basi associative aderenti ad Arci Associazione Nazionale del territorio Empolese Valdelsa. Ogni base associativa ha comunque diritto di essere rappresentata con un delegato. Ogni delegato ha diritto di voto e non sono ammesse deleghe.
Art. 19
Il Congresso territoriale ha il compito di:
a) discutere, definire ed approvare il programma associativo quadriennale territoriale;
b) approvare le eventuali modifiche allo Statuto territoriale dell'associazione;
c) eleggere gli organi di garanzia e di controllo;
d) eleggere il Consiglio territoriale dell'associazione;
Art. 20
Il Congresso Territoriale straordinario puo' essere convocato:
Titolo IV - ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO
Art. 21
Sono organi di garanzia e di controllo:
Art. 22
Il Collegio dei Garanti e' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed eletto nei rispettivi congressi. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e da pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.
Emette, ove richiesto, pareri di legittimita' su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti. Dirime controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogano, ove del caso, le sanzioni previste. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti e' relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. L'iniziativa del Collegio dei Garanti e' intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello. Il Collegio Territoriale dei Garanti e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente.
I componenti del collegio dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi da cui sono stati eletti.
Art. 23
Il Collegio dei Sindaci Revisori e' organo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed eletto nei rispettivi congressi. Il Collegio dei Sindaci Revisori e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello; elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:
Titolo V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
Art. 24
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI Empolese Valdelsa si rifanno alla legislazione vigente in materia e principalmente riguardano: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilita' dei programmi e l'uguaglianza di diritti tra i soci. L'Arci Empolese Valdelsa, stila ed approva ogni anno, il bilancio sociale. Per l'ammissione a socio, e' esclusa ogni limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura.
Art. 25
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della meta' piu' uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
Art. 26
L'elezione degli organismi dirigenti dell'ARCI Empolese Valdelsa, avvengono di
norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 27
Ogni organismo dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall'insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini la modalita'di funzionamento dell'organismo medesimo.
Art. 28
Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di una base associativa, non puo' superare il quarto dei componenti dell'organismo medesimo.
Art. 29
L'Arci Empolese Valdelsa, in virtu' delle funzioni di rappresentanza nazionale assume le relative responsabilita' di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI Associazione Nazionale. In particolare per quanto riguarda i circoli il Comitato territoriale garantisce il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione dei nuovi circoli con la predisposizione di Atto Costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilita' con quello di Arci Associazione Nazionale.
Titolo VI - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
Art. 30
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:
Art. 31
Le fonti di finanziamento dell'Arci Empolese Valdelsa sono:
- raccolte pubbliche di fondi.
Art. 32
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 ottobre dell'anno precedente.
La presentazione, discussione ed approvazione dei bilanci e' accompagnata da una relazione scritta oltre a quella redatta dai Sindaci Revisori dei Conti.
Art. 33
Ogni base associativa aderente conserva la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
Art. 34
L'Arci Empolese Valdelsa ha propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 35
Lo scioglimento dell'ARCI Empolese Valdelsa puo' essere deciso solo da un Congresso Territoriale appositamente convocato. In tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passivita', sara' devoluto ad Enti od Associazioni senza scopo di lucro aventi finalita' assistenziali e di utilita' generale analoghe a quelle di Arci Associazione Nazionale.
Art. 36
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e dello Statuto nazionale di Arci Associazione Nazionale.
Art. 37
L'ARCI Empolese Valdelsa, in quanto livello territoriale di ARCI Associazione Nazionale, aderisce alla Federazione Arci, contribuisce al perseguimento dei fini statutari della stessa ed alla realizzazione del suo programma.
Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI Empolese Valdelsa, aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.
Art. 38
Il presente Statuto, approvato dal X° Congresso dell'ARCI Empolese Valdelsa, sara' inviato al Collegio dei Garanti Arci Associazione Nazionale per il parere di legittimita' e congruita' statutarie.
Art. 39
Il Consiglio Territoriale Arci Empolese Valdelsa e' autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il XV° Congresso Nazionale di Arci Associazione Nazionale ritenesse opportune e necessarie.
Registrato in Empoli, il 25/3/2010 al n. 949- Serie 3 -