Arci Empolese Valdelsa


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Ricongiungimenti familiari

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Il ricongiungimento familiare
Discplinato dal d.lgs 286/98, d.lgs 5/2007 e d.lgs 160/2008 , e Legge 15 luglio 2009, n.94



CHI PUO CHIEDERE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il diritto a richiedere il ricongiungimento familiare è riconosciuto per legge soltanto ai cittadini extracomunitari con un permesso non inferiore ad un anno titolari dei seguenti titoli di soggiorno:

  • per lavoro subordinato o autonomo
  • per asilo,
  • protezione sussidiaria,
  • protezione umanitaria (limitatamente ai casi in cui tale protezione sia stata riconosciuta dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 251/2007 e che quindi sarà convertita in protezione sussidiaria allo scadere del permesso di soggiorno),
  • per motivi di studio
  • motivi familiari
  • ai titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.


L’ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare


PER CHI SI PUO CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE


  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;
  • genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Si tiene conto dei requisiti in possesso dell’altro genitore.


Modalità

E' possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-Procedura_informatica_ricongiungimenti_familiari.html

Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all'alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line. Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.
Per l'alloggio, il certificato che attesti che l'alloggio e conforme ai requisiti igenico-sanitari, nonchè di idoneità, accettati dai competenti uffici comunali.
Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:
- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia),
- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).
Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso. Secondo le norme in vigore (art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Per i
familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrà essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da:
- fotocopia di un documento personale del delegato;
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.

Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata


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