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I permessi di soggiorno con procedura tramite le poste
Tramite le poste è possibile compilare le pratiche per la richiesta dei permessi di soggiorno per:
• Affidamento
• Adozione
• Attesa occupazione
• Aggiornamento carta di soggiorno o permesso di soggiorno
• Attesa riacquisto cittadinanza
• Conversione di permesso di soggiorno
• Duplicati carta e permesso di soggiorno
• Motivi religiosi
• Missione
• Residenza elettiva
• Studio (per periodi superiori a tre mesi)
• Missione
• Asilo politico (rinnovo)
• Tirocinio formazione professionale
• Attesa riacquisto cittadinanza
• Attesa occupazione
• Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
• Lavoro autonomo
• Lavoro subordinato
• Lavoro sub-stagionale
• Lavoro casi particolari
• Famiglia
• Famiglia minore 14-18 anni
• Soggiorno lavoro (art. 27)
• Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).
• Residenza elettiva
• Ricerca scientifica
• Studio
• Turismo
Costi della procedura
• 27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni.Il bollettino si trova presso l’Ufficio Postale ;
• 14,62 euro per marca da bollo;
• 30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando si consegna la domanda compilata ( le poste devono ricevere la domanda. E’ compito della questura valutare il resto. Le poste sono tenute a ricevere tutte le domande)
Per tutti gli altri motivi che non sono inclusi nell’elenco delle procedure tramite posta si va a inoltrare la domanda direttamente in questura. .
I familiari stranieri di cittadino italiano o il cittadino dell’Unione chiedono la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non deve allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.
Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della Provincia in cui dimora, nel termine di 90 giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro 60 giorni per quelli per lavoro annuale, entro 30 giorni per le restanti tipologie. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:
1. superiore a 3 mesi per affari e turismo;
2. superiore a 1 anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel casi di corsi pluriennali;
3. superiore ai 2 anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento famigliare.
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