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Cittadinanza

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Cittadinanza Italiana per acquisto, matrimonio o adozioni
Legge 5 febbraio 1992, n.91, artt. 3 e 5 e DPR 362/94.
Legge 15 luglio 2009, n.94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n.91


La cittadinanza è acquistata dal coniuge straniero di cittadino italiano e dal minore adottato da cittadino italiano.
Il coniuge straniero del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando ha residenza da almeno 2 anni nel territorio dalla data di celebrazione del matrimonio o dopo tre anni se risiede in uno stato estero ( secondo modifiche della Dlgs 94/2009)
I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi.
In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente.

Il vincolo matrimoniale deve essere esistente al momento del riconoscimento della cittadinanza, pena il rigetto della domanda.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza, non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data, sempre che al momento della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma
Se si trova in Italia la richiesta di acquisizione della cittadinanza deve essere presentata alla prefettura del luogo di residenza e verrà concessa dal Ministro dell’interno.

Il coniuge di cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo 3 anni di residenza all’estero non dovrà attendere ulteriori due anni ma potrà richiedere la cittadinanza italiana in virtù del requisito di residenza già precedentemente maturato (i tre anni di residenza all’estero).

Acquista la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano e il figlio minore di cittadino straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA

La domanda deve essere presentata tramite compilazione del modello A (rivolgersi in prefettura del luogo di residenza, oppure sulla pagina web della prefettura) in 4 copie di cui una in bollo , allegando:

  • estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda (nella maggior parte dei casi legalizzata e tradotta presso gli uffici consolari italiani nel paese di origine);
  • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato.
  • Certificato storico di residenza
  • la composizione del nucleo familiare attestante l’eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • titolo di soggiorno
  • atto integrale del matrimonio
  • la posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano.
  • Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”
  • Eventuale certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide


NON POSSONO CHIEDERE CITTADINANZA :


Non possono richiedere la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano: i cittadini stranieri colpiti da condanna anche per reati che prevedono una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero la condanna per un reato non politico qualora sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

La cittadinanza italiana concessa per residenza


La cittadinanza può essere concessa dal presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’ Interno ai cittadini stranieri che hanno :

  • residenza legale in Italia da almeno 10 anni,
  • ai rifugiati e agli apolidi che vi risiedono da almeno 5 anni,
  • ai cittadini comunitari che vi risiedono da almeno 4 anni,
  • allo straniero maggiorenne adottato che risiede in Italia da almeno 5 anni,
  • agli stranieri che hanno un ascendete in linea retta (2°grado) cittadino italiano per nascita che è nato o che risiede in Italia da almeno 3 anni
  • se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CITTADINANZA

La documentazione deve esser presentata alla Prefettura in 4 copie di cui Una in bollo.
La domanda deve essere presentata alla prefettura e redatta su apposito formulario, modello B allegando:

  • estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato presso gli uffici consolari italiani nel paese di origine; La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”.

(che dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una autorità tra. Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine; Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; Traduttore ufficiale del Tribunale competente che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero)

  • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato.
  • Certificato storico di residenza anagrafica;
  • composizione del nucleo familiare;
  • titolo di soggiorno
  • posizione giudiziaria sul territorio italiano;
  • reddito degli ultimi tre anni. I redditi possono essere riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo richiedente e verranno riverificati al momento di perfezionamento dell’iter. Se, infatti, il reddito non fosse sufficiente al momento della richiesta ma lo fosse intercorsi i tre anni circa di durata della procedura, sarà preso in considerazione il reddito attuale.
  • Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza


Con la circolare del 2 settembre 2009 il Ministero dell’Interno ha comunicato che, in accordo con Poste Italiane è stato attivato il conto corrente su cui versare il contributo di 200 euro per le istanze di cittadinanza, così come previsto dal "pacchetto sicurezza".

Cittadinanza italiana per trasmissione


La cittadinanza italiana è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio.

CHI E’ ITALIANO

  • i figli di almeno un genitore italiano,
  • i figli di ignoti o apolidi nati nel territorio della Repubblica,
  • i discendenti di italiani che riescano a dimostrare la catena parentale fino al capostipite cittadino italiano.


La discendenza dovrà essere dimostrata tramite gli atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte). Diverso è il regime legale applicabile ai soggetti che abbiano origini italiane e siano figli/e di madre o padre italiani. E’ sufficiente che solo uno dei due genitori sia cittadino italiano al momento della nascita del figlio, perchè lo stesso acquisti automaticamente per legge la cittadinanza italiana (art. 1, lett.a)).
In caso di soggetti nati da un genitore italiano,quando non sia stata effettuata la verifica relativa al possesso della cittadinanza italiana il procedimento da effettuarsi è solo di accertamento, di ricognizione, in quanto si dovrà procedere ad una semplice verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Il procedimento per l’accertamento della cittadinanza italiana può essere promosso:

  • presso l’ambasciata italiana se il soggetto si trova all’estero;
  • presso il comune di residenza se il soggetto abita già in Italia.


Per dimostrare tutto questo sono indispensabili dei certificati italiani e, di solito, la ricerca degli stessi è piuttosto faticosa perché spesso si tratta di persone nate e vissute all’estero. Risulta, quindi, necessario, contattare l’ultimo comune di residenza in Italia del genitore/i italiano, ovvero, i distretti militari o le parrocchie.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA TRASMISSIONE DELLA CITADINANZA

La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata o alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o, se già in Italia, all'ufficio anagrafe del comune dove si risiede.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica del cittadino straniero discendente da cittadino italiano entrato per un soggiorno di breve periodo (ad es. turismo/affari), per il quale non è più previsto il rilascio di un permesso di soggiorno, è sufficiente la dichiarazione di presenza.
I cittadini stranieri nati in Italia seguono dunque la nazionalità dei propri genitori a meno che non possano seguire la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza.

IL CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO NATO IN ITALIA A 18 ANNI

I figli di cittadini stranieri che nascono in Italia e vi risiedono ininterrottamente fino al compimento della maggiore età possono, entro un anno dal compimento dei 18 anni (ART4. COMM 2), richiedere cittadinanza italiana previa dichiarazione esplicita.
Ciò non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
La domanda va presentata presso l’ufficio anagrafe del comune dove si ha la residenza con la documentazione comprovante la residenza ininterrotta in Italia dalla nascita.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE :


La documentazione da presentare all’ Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza:

  • Titolo di soggiorno, in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il/la richiedente potr
  • à presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro).
  • Documento valido di identita ;
  • Copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
  • Certificato storico di residenza, in caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che dimostri la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici).
  • Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”


PER I FIGLI RICONOSCIUTI PER VIA GIUDIZIALE :

  • Chi viene riconosciuto per via giudiziale figlio di cittadino italiano, se è minorenne acquista la cittadinanza automaticamente . Anche se non conviventi (ma su cui ancora il genitore esercita la potestà) acquista a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana .
  • se è maggiorenne entro un anno dalla sentenza deve dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana



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